Concorso di colpa del lavoratore in caso di infortunio e conseguenze sul risarcimento dei danni

STUDIO LEGALE

In breve
Il lavoratore che subisce un infortunio sul luogo di lavoro, anche per un suo comportamento per il quale gli viene addebitato un concorso di colpa, ha comunque diritto al risarcimento del danno senza decurtazioni, se la violazione dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro è risultata avere una incidenza esclusiva nella determinazione dell’evento dannoso (ovvero se il datore di lavoro non ha messo in atto tutte le cautele inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro).

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro sussiste in capo al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure a tutela dell’integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro. Da tale obbligo generale, previsto dall’art 2087 c.c., discende una responsabilità di natura contrattuale del datore nei confronti dei lavoratori nel caso di infortunio, con contestuale obbligo di risarcire il danno subito.

Talvolta, detta responsabilità può essere totalmente esclusa a causa di un comportamento abnorme del lavoratore, il quale si manifesta nel caso in cui lo stesso prestatore di lavoro abbia agito secondo autonome scelte, dettate da impulsi del tutto personali in contrasto con le direttive datoriali, tali da far venire meno il requisito della “occasione di lavoro”. Poniamo il caso in cui un lavoratore addetto ad una specifica mansione (adeguatamente formato/informato per la stessa e sottoposto ad una adeguata vigilanza) si rechi, senza esserne comandato, in un altro reparto e lì si infortuni a causa del suo comportamento totalmente imprevedibile e ciò indipendentemente dalla mancata adozione del datore di lavoro delle misure anti-infortunio.

Sotto altro profilo, ci si domanda se è possibile l’esclusione della responsabilità del datore di lavoro nel caso di infortunio avvenuto in costanza della mancata attuazione delle norme di prevenzione degli infortuni. In tal caso, sarà onere del datore dimostrare che, anche se presente una violazione delle norme anti- infortunistiche, la condotta del lavoratore integra e determina l’unica causa dell’infortunio, nel senso che assume una rilevanza assoluta nella causalità dell’evento il quale si sarebbe verificato ugualmente anche se in presenza delle cautele richieste per la prevenzione degli eventi lesivi.

Proprio sotto quest’ultimo profilo si pone la problematica riguardante il concorso di colpa del lavoratore che si intreccia in modo inevitabile con la normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Non di poco conto rilevano le conseguenze sul piano del risarcimento del danno.

Giurisprudenza costante ha ritenuto possibile la sussistenza di un concorso di colpa nell’ambito degli infortuni sul luogo di lavoro e ciò anche nel caso in cui vi sia stata una violazione delle norme anti- infortunistiche.

Tuttavia, pur potendosi configurare un concorso di colpa del lavoratore che ha agito in modo inadeguato, con azioni incaute, tale situazione non può comportare una riduzione del risarcimento dei danni ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso. Esemplificando, si può dire che sussiste l’obbligo dell’integrale risarcimento del datore di lavoro anche in caso di concorso colposo del lavoratore, allorquando, se fossero state correttamente attuate tutte le misure di sicurezza, il comportamento incauto del lavoratore non sarebbe stato sufficiente a produrre il danno.

Appare evidente, in conclusione, che il vero cardine per l’individuazione della responsabilità risulti essere l’elemento della causalità; il datore di lavoro potrebbe far rilevare l’assenza della propria responsabilità o il concorso colposo del lavoratore, ma l’allegazione di tale prova, a suo carico, appare una produzione di difficilissima individuazione nel caso in cui si sia violata una norma anti-infortunistica.

Dr. Andrea Biscontin
Avv. Enrico Barbaresco