Infortunio sul lavoro: possibile contestazione anche del reato di rimozione dolosa di cautele

STUDIO LEGALE
Infortunio sul lavoro: possibile contestazione anche del reato di rimozione dolosa di cautele

Quali sono le possibili ricadute penali che deriverebbero da un infortunio sul lavoro ?

Di norma i gravi incidenti sul lavoro causati da violazioni delle norme antinfortunistiche portano alla prefigurazione di reati c.d. colposi, i cui eventi (lesioni o morte) sono per definizione non voluti, determinati da violazione di norme cautelarti e/o da negligenza, imprudenza e imperizia. Nello specifico, a seconda dell’evento che nel concreto si verifica, sussisterebbe il reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) per il quale è comminata una pena di reclusione da due a sette anni; oppure del reato di lesioni personali colpose gravi – se la malattia o l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni supera il periodo di quaranta giorni – per il quale è prevista una pena di reclusione da tre mesi a un anno o una multa da 500 a 2’000 Euro; o lesioni personali colpose gravissime – se la malattia risulta probabilmente insanabile – (art. 590 cod. pen.) ciò comportando una pena di reclusione da uno a tre anni.

Tuttavia, l’Autorità procedente potrebbe contestare un ulteriore reato, di natura dolosa, nell’ipotesi in cui l’evento lesivo sia causato dalla rimozione, danneggiamento od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 cod. pen.). Come noto, si parla di reato doloso quando l’evento è previsto e voluto dall’agente come conseguenza della propria condotta. Nel caso di specie, il dolo si traduce nella coscienza di non adempiere all’obbligo giuridico di prevedere cautele atte ad evitare il pericolo di disastro o infortunio.

Per l’esattezza, è la mera omissione, rimozione o il mero danneggiamento delle cautele anti-infortunistiche ad integrare di per sé il reato, indipendentemente dal fatto che si verifichi o meno un evento lesivo. Nel caso in cui, a seguito della manomissione si verifichi effettivamente un infortunio, ciò integrerà una circostanza aggravante che farà scattare delle pene più gravi, vale a dire la pena della reclusione da tre a dieci anni.

Il testo della norma di cui all’art. 437 cod. pen. chiarisce, infatti, che: “1. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.”

Ora, ci si chiede: è possibile che, accanto ad una contestazione di lesioni o di omicidio colposo causalmente connessa ad un infortunio, possa essere, in aggiunta, contestata anche la rimozione/omissione/danneggiamento di cautele?

Ebbene, anche di recente, la Cassazione Penale, sez. IV, con sentenza del 25/11/2020, n. 7939 ha fornito risposta positiva al quesito. Infatti, ha statuito che le norme c.d. di natura colposa e quella di natura dolosa non sono legate da alcun rapporto di specialità, nello specifico, sono sostanzialmente diverse; quella colposa non ricomprende quella dolosa e, quindi, non si pone il problema dell’individuazione di quale sia la norma prevalente da applicare, ma (si tratta) di due disposizioni parimenti applicabili al medesimo fatto. Ciò in ragione della diversità sia della condotta costitutiva sia degli elementi soggettivi/psicologici (in uno la colpa, nell’altra il dolo), sia dei rispettivi eventi; nel primo caso, l’evento è costituito dalle lesioni o dal decesso del lavoratore, nel secondo caso l’evento è il pericolo di disastro o di infortunio, il cui effettivo verificarsi non è elemento costitutivo del reato medesimo bensì costituisce mera circostanza aggravante.

Su quest’ultimo punto, giova evidenziare che la prima fattispecie (lesioni personali colpose o omicidio colposo) costituisce un reato d’evento, mentre l’altra (rimozione od omissione dolosa di cautele) è un reato appunto di pericolo. Per inciso, si tratta di un “comune pericolo”, infatti, la fattispecie in esame si colloca tra i reati contro l’incolumità pubblica ed è in tal senso necessario, affinché si prefiguri il reato di omissione o rimozione dolosa di cautele, che il pericolo di infortunio investa una collettività indistinta di lavoratori presenti sui luoghi di lavoro. In merito si è espressa la Cassazione Penale, sez. I, con la sentenza del 23/01/2018, n. 4890, la quale appunto ribadisce che “Ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa descritta dall’art. 437 c.p., è necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo”.

Per completezza, occorre rilevare che oltre ai reati di lesioni personali colpose/ omicidio colposo e rimozione dolosa di cautele, potrebbe configurarsi altresì un terzo ordine di contestazioni che investono direttamente l’azienda stessa come previsto dal D.lgs. 231/2001. In quest’ottica, se l’Autorità giudicante accertasse che l’azienda ha tratto un interesse o un vantaggio dalla violazione delle norme prevenzionistiche in materia di sicurezza e se riscontrasse una mancata attuazione piuttosto che assenza di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, questa potrebbe essere ritenuta responsabile ex D.lgs. 231 e pertanto subire sanzioni pecuniarie – di importante portata – nonché sanzioni interdittive, confische e misure cautelari.

 

avv. Enrico Barbaresco